Lo Statuto - AIO Pavia

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lo Statuto

Allegato "B" al n. 29343/8101 di Rep.

ASSOCIAZIONE AIO sez.Pavia

STATUTO

"AIO - sez. Pavia" ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI  via Battù 79, 27029 Vigevano

Articolo 1 - Costituzione e sede.
E' costituita l'Associazione "AIO - sez. Pavia  Associazione Italiana Odontoiatri "  o anche solo "AIO – Sez. Pavia".
La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 - Scopi.
L'associazione ha lo scopo di promuovere: la tutela previdenziale ed assistenziale degli iscritti, la
partecipazione alle trattative per la conclusione degli accordi che interessano la categoria: l'aggiornamento culturale, sindacale e professionale dei soci; la diffusione e la valorizzazione dell’ odontoiatra in tutte le sue specialità; la collaborazione scientifica culturale con istituti e associazioni similari; la tutela degli interessi della categoria dell’associazione rappresentandola ed assumendo tutte le opportune iniziative, anche in ogni ambito giurisdizionale, il tutto nel pieno rispetto dello statuto nazionale.

Articolo 5 - ECM.
L'associazione promuove, organizza, gestisce eventi formativi rivolti agli operatori sanitari in genere ed in particolare ad odontoiatri, medici chirurghi, ed igienisti dentali, onde permetterne l’aggiornamento professionale e la formazione continua. Tali eventi sono mirati a consentire l’acquisizione di crediti formativi da parte dei suddetti operatori e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui all'articolo 16 ter, comma 2, del D.L. 229/99, secondo quanto previsto in tema di ECM. Per alcune tematiche di carattere tecnico è prevista la partecipazione degli odontotecnici (benché non siano operatori sanitari ma fabbricanti di dispositivi medici su misura), anche per consentire un miglioramento nel trasferimento di informazioni tra la componente clinica e quella di laboratorio.

- S O C I -

Articolo 6 - Requisiti.
Possono assumere la qualità di socio ordinario tutti coloro che esercitano legalmente la professione di odontoiatra.
Possono altresì assumere la qualità di socio aggregato gli iscritti agli ultimi due anni del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia e i neolaureati del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia per quattro anni dopo la laurea.
Sono soci onorari gli studiosi e persone che per singolari benemerenze siano degni di particolari riconoscimenti, che abbiano concorso allo sviluppo dell'odontostomatologia.

Articolo 7 - Ammissione.
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, nella quale dovranno indicarsi le generalità del richiedente, i suoi titoli di studio e l'indicazione della categoria di associati cui intende appartenere.
La domanda si presenta al Consiglio Direttivo dell’associazione e deve essere corredata dalla firma di due soci presentatori e dal pagamento della quota associativa annuale.
L'accettazione delle domande di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
A fronte del rifiuto all'ammissione, il richiedente potrà adire l'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La quota ed i contributi associativi non sono trasmissibili a nessun titolo, nemmeno per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 8 - Doveri.
L'appartenenza all'associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie ed all'accettazione dello statuto e del regolamento dell'AIO sez. Pavia.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché al regolare pagamento della quota sociale da corrispondersi all'atto dell'iscrizione stessa e, negli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza dalla qualità di socio.
Inoltre, i soci che partecipano quali conferenzieri alle attività culturali dell'associazione e quelli che ricoprono cariche sociali hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, regolarmente documentate.

Articolo 9 - Perdita della qualità
La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto entro il primo dicembre di ciascun anno, e con effetto dall'anno successivo;
b) esclusione, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto, per il venir
meno dei requisiti di ammissione all'associazione, per altri motivi che comportino incompatibilità.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed a fronte del relativo provvedimento, l'associato escluso può far ricorso all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Articolo 10 - Diritto di voto.
Hanno diritto di voto esclusivamente i soci ordinari, aggregati o onorari maggiorenni d’età ed in regola con il pagamento della quota sociale.
Possono essere eletti alle cariche sociali esclusivamente i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.
Se la morosità nel pagamento della quota sociale è accertata successivamente all’avvenuta elezione, l’eletto decade automaticamente dalla carica sociale e dalla qualifica di socio, salvo che non provveda immediatamente alla corresponsione della quota.

- ORGANI SOCIALI –
Art. 11 – Organi Sociali
Gli organi sociali dell'associazione sono:
- L’ Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo, composto da:
- il Presidente
- Il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario Culturale
- Il Segretario Sindacale
- I Past Presidents.

Articolo 12 - Partecipazione all'assemblea.
Ad ogni socio compete un solo voto; a tutti i soci compete il diritto di voto.
Possono partecipare all'assemblea dei soci, senza diritto di voto, tutti coloro i quali pur non essendo soci siano stati espressamente convocati dal consiglio direttivo o dall’assemblea dei soci.

Articolo 13 - Compiti.
L'assemblea in sede ordinaria:
a - discute ed approva le linee di politica sociale e culturale dell'Associazione;
b – elegge i componenti del consiglio direttivo e nomina il Presidente ed il Vice-Presidente;
c - approva il consuntivo ed il bilancio preventivo e la relazione del presidente;
d - fissa la quota sociale annuale in relazione a ciascuna categoria di soci;

assemblea in sede straordinaria:
A - delibera sullo scioglimento dell'associazione;
B - delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
C - delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;
D - delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
E - approva il regolamento e le sue modifiche.

Articolo 14 - Convocazione.
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio; in via straordinaria, ogni volta che lo ritengano necessario il Presidente, ovvero la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, ovvero ancora un terzo dei soci effettivi dell' AIO sez. PAVIA
La convocazione viene effettuata con comunicazione scritta inviata agli aventi diritto con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento (quindi lettera raccomandata AR, lettera consegnata a mani e controfirmata per ricevuta, mail, fax, etc…) almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e l’elenco delle materie all’ordine del giorno.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato conferendogli delega scritta; nessun associato può rappresentare più di dieci associati.

Articolo 15 – Costituzione e Presidenza.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; mancando entrambi, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta.
Prima di dare inizio ai lavori è necessario procedere alla verifica della qualifica dei soci, ad opera del Presidente stesso.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L’assemblea è validamente costituita, anche in mancanza della convocazione di cui all’art 14, quando siano presenti o rappresentati  tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 16 - Deliberazioni.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti; l’assemblea straordinaria delibera invece con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea con una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti degli associati.
Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni di legge aventi carattere imperativo ed inderogabile.

Articolo 17 - Forma di votazione.
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano ; la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto su decisione del Presidente per argomenti di particolare importanza.
Le deliberazioni assunte in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Delle delibere si redige verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; i verbali devono essere riportati su apposito libro vidimato e numerato nelle pagine.

Articolo 18 - Elezioni.
In caso di elezioni alle cariche sociali, l'assemblea elegge il Consiglio Direttivo.
I Past Presidents entrano a far parte del Consiglio Direttivo di diritto ma non hanno diritto di voto.
Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente fatto salvo il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto dell’associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19 - Compiti.
Il Consiglio direttivo:

  • attua le decisioni dell'assemblea

  • elabora il piano formativo annuale

  • elabora il progetto di propaganda

  • esanima e prende provvedimenti nei riguardi dei Soci che svolgono attività con contrasto con quella deliberata dagli organi statutari

  • nomina i soci onorari

  • convoca l'assemblea straordinaria dei soci qualora non vi provveda il Presidente dell'associazione entro trenta giorni

  • ha il compito di esaminare e giudicare, senza formalità di procedura, ma con obbligo di specifica verbalizzazione, le infrazioni alle norme del presente statuto, gli atti di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità dell'associazione compiuti dagli iscritti, su segnalazione anche di singoli soci

  • gestisce l’associazione ed il suo patrimonio e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria  amministrazione necessari od utili per il conseguimento degli obbiettivi associativi

  • predispone il  regolamento e le sue modifiche da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.


Articolo 20
A) - Composizione.
Il Consiglio direttivo è composto da:
- il Presidente,
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario culturale
- il Segretario Sindacale
- i Past Presidents.
Il Consiglio direttivo ed i suoi membri sono nominati dall'assemblea e durano in carica tre anni, e comunque sino alla data fissata per la convocazione dell’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.
Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.
I membri del consiglio direttivo non possono assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni odontoiatriche di carattere sindacale o simili.
I Consiglieri devono avere un’anzianità associativa di almeno un anno ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi due anni.
B) - Deliberazioni.
Il Consiglio direttivo si riunisce o su richiesta motivata del Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti.
Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, quanti convocati dal consiglio stesso.
Per la valida costituzione della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il conferimento di deleghe.
Della decisioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; i verbali devono essere trascritti su apposito libro vidimato e numerato nelle pagine.

Articolo 21 A, B – Presidente
A) Compiti. Il Presidente
- ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo, nonché l'assemblea ordinaria e quella straordinaria;
- invia all’AIO NAZIONALE il Report dei singoli eventi, con i documenti elaborati dal Segretario Culturale
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- redige la relazione annuale dell'attività compiuta dall'associazione, che sottopone all'approvazione dell’Assemblea
B) Elezione. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci.
Per potersi candidare alla carica di Presidente è necessario avere un’anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.

Articolo 22 – A, B IL VICE PRESIDENTE
A) Compiti. Il Vice-presidente svolge le mansioni particolari che gli sono assegnate dal Consiglio Direttivo ovvero dal Presidente in carica.
In caso di impedimento grave del Presidente (tale giudicato dal Consiglio direttivo), il Vice Presidente ne assume le funzioni temporanee .
In caso di dimissioni del Presidente, o del venir meno dello stesso per qualsiasi altra causa, ne assume le funzioni  fino alla successiva assemblea ordinaria.
B) Elezione. Il Vice- Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci.
Per potersi candidare alla carica di Vice-Presidente è necessario avere un’anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.


Articolo 23 – IL TESORIERE
A) Compiti. Il Tesoriere:
- cura materialmente la gestione economica-finanziaria dell'associazione, in ossequio alle disposizioni del presente statuto e delle istruzioni impartitegli dal consiglio direttivo;
- predispone entro il 28 di febbraio di ciascun anno il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'associazione e li deposita presso la sede dell'associazione in visione degli associati;
- entro il 31 marzo di ogni anno segnala al consiglio direttivo le eventuali situazioni di morosità dei soci;
- su mandato del consiglio direttivo, può aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati all AIO sez. Pavia.
Il Tesoriere redige e firma i verbali delle adunanze delle assemblee degli associati e del consiglio direttivo e li trascrive sui rispettivi libri; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza e dal Consiglio direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
Il Tesoriere è eletto dal consiglio direttivo. Per potersi candidare alla carica di Tesoriere è necessario avere un’anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.

Articolo 24 –IL SEGRETARIO CULTURALE
Compiti. Il Segretario culturale  promuove e coordina l'attività culturale dell'Associazione; richiede ai relatori i documenti indispensabili alla procedura di accreditamento; invia all’AIO Nazionale la richiesta di accreditamento; compila i moduli da consegnare ai partecipanti per il conseguimento dei crediti formativi; raccoglie e consegna al Presidente la procedura di report. L’attività culturale rappresenta uno degli obbiettivi prioritari dell’associazione, essendo uno degli aspetti che maggiormente interessano gli associati che possono così in modo semplice ed economico attuare una propria formazione continua in Odontoiatria, con i requisiti della ECM. Inoltre, egli mantiene e incrementa i rapporti con gli organi universitari ufficiali, con tutte le associazioni culturali del settore, e con  le componenti provinciali a livello ordinistico.
Esso è eletto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25 –IL SEGRETARIO SINDACALE
Compiti. Il segretario Sindacale coordina le attività dell’associazione per l’attuazione dei programmi e delle deliberazioni politiche, amministrative e gestionali assunte dagli organi istituzionali e le comunica al Consiglio Direttivo e ai Soci in occasione degli eventi culturali; mantiene i contatti con gli organi sindacali della provincia e della regione ed infine propone  al Consiglio Direttivo le eventuali iniziative da varare al fine della tutela e dello sviluppo dell’ AIO sez. PAVIA.
Esso è eletto dal Consiglio Direttivo.


Articolo 26 –I PAST PRESIDENTS
Compiti. I Past Presidents sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e  partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto, con funzioni consultive.
Elezioni. Per Past Presidents si intendono tutti gli associati che abbiano in passato rivestito la carica di Presidente dell’Associazione.

Articolo 27 – Risorse economiche e patrimonio dell’ente.
I proventi dell'associazione sono di carattere
- ordinario (quota sociale annua e corrispettivi specifici in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nonché i frutti ed i redditi dei beni di proprietà dell'associazione) e
- straordinario (ogni altro eventuale contributo, rimborso, lascito, donazione anche di beni e immobili).
Il patrimonio dell’ente è costituito da:
- i beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’associazione
- i fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- donazioni, legati, lasciti.
E’ fatto divieto all’associazione ed ai suoi organi di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

- REGOLAMENTO –

Articolo 28 - Regolamento.
Il regolamento precisa il funzionamento interno dell'associazione, laddove ritenuto necessario.

-SCIOGLIMENTO –

Articolo 29 – Scioglimento
L’Associazione si scioglie a seguito di delibera dell’assemblea straordinaria ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13 del presente statuto ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
A seguito dello scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di  pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 l. 23.12.1996 n. 662, fatte salve eventuali diversi destinazioni imposte dalla legge.


Art. 30. – Applicazione della legge
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Vigevano, li 16 marzo 2013.

Firmato:
Marzia Segù
Ileana Maestroni


 
Copyright AIOPavia.it
Torna ai contenuti | Torna al menu